top of page

Safeguarding e proroghe: cosa cambia, come e perché



safeguarding CDS


a cura della Dott.ssa Antonella Lizza    


Per chi opera nel settore sportivo, a qualunque titolo lo faccia, la parola “proroga” è quella che ritrova sempre più spesso da quando è diventato operativo – ma non troppo – tutto il complesso di norme, regolamenti, indicazioni che riguardano la Riforma dello Sport.


Tema caldo di questo fine giugno il safeguarding, che poi non è una singola azione, oppure un modulo da riempire, o una nomina da pubblicare, bensì un approccio sistemico di norme coordinate che mi piacerebbe fossero realmente portatrici di vere azioni di sviluppo culturale in ogni ambiente piuttosto che un obbligo burocratico.


Lasciamo perdere questo discorso per concentrarci su l’ultima novità: la proroga del termine per la nomina del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni al 31 dicembre 2024, proroga del CONI relativa a quanto stabilito da una sua precedente delibera in materia.


Con questo articolo vorrei rivolgermi soprattutto ai Presidenti e ai Direttivi dei tantissimi sodalizi sportivi che operano in Italia per descrivere perché questo cambiamento, quali sono i presupposti normativi e cosa può succedere, senza entrare in troppi tecnicismi di citazioni e concetti, insomma cerchiamo di capire con semplicità cosa sta succedendo.


Per prima cosa noi abbiamo due testi ai quali dobbiamo riferirci: una norma di legge e una delibera del CONI (i giuristi sanno che non hanno uguale peso nella gerarchia delle fonti).


La norma di legge è l’art 33, comma 6, del D.Lgsl. 36/2021 che recita: “ “… CON DECRETO del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport   … (omissis) …sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi. Il decreto di cui al primo periodo prevede l'obbligo della comunicazione della nomina del responsabile della protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione”.


Ecco dove è nata la data 1 luglio 2024, ovvero 12 mesi dall’entrata in vigore delle norme sul lavoro sportivo delle quali abbiamo parlato già tante volte. Solo che oggi 29 giugno 2024 questo decreto non è ancora stato emanato, quindi le disposizioni specifiche non le abbiamo come non abbiamo specifiche su adempimenti, obblighi e designazione del Responsabile della protezione dei minori.


Per essere veramente riduttivi ai minimi termini senza decreto che fissa l’obbligo, l’obbligo sussiste?

 

Esce subito dopo l’entrata in vigore del D.Lgsl. 36/2021 la delibera Coni n. 255 del 25/7/2023 con il connesso allegato “Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione” (Osservatorio permanente del Coni per le politiche di safeguarding).Questo  documento è quello sul quale interviene la proroga fatta dal CONI in data 28/6/2021.Perché?Perché in queste linee guida viene ripreso l’art 33, comma 6 sopra citato ma invece di lasciare il riferimento temporale generico viene proprio specificato entro il 1 luglio 2024 (ritengo che chi ha elaborato il documento avesse pensato che ovviamente il decreto sarebbe arrivato rispettando i tempi previsti dalla legge).


In realtà la delibera CONI parla di un’altra figura il “Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni” ma si tratta di una figura che ingloba quella del “Responsabile della sicurezza dei minori” – anche ai sensi dell’art 33, comma 6, del D.Lgsl. 36/2021 -  lo chiarisce lo stesso osservatorio permanente del Coni politiche di safeguarding in risposta a un quesito specifico inviato dall’ACSI (Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero APS). Nella risposta il CONI evidenzia l’importanza di estendere tale funzione a protezione di ogni tesserato e non solo nei confronti dei tesserati minorenni.


Attenzione le Linee Guida del CONI stabiliscono: “Ai presenti Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione devono uniformarsi le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva, nonché le associazioni e le società sportive a questi affiliate e i loro tesserati”.


Questo passaggio fa sì che qualora una Federazione o un EPS abbia recepito integralmente nel proprio regolamento la delibera CONI  - e lo hanno fatto tutte – lo stesso regolamento abbia reso vincolante per i sodalizi affiliati e i tesserati la data del 1 luglio 2024  come termine per la nomina del “Responsabile”.


In data 28 giugno 2024, di fronte alla mancata emanazione del Decreto previsto dall’art 33, comma 6, il CONI è intervenuto opportunamente per modificare la data che a quel decreto faceva riferimento con questo comunicato:“Alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva.


Con la presente per comunicare che, con delibera presidenziale n. 159/89, assunta in data odierna,  anche in attesa della emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di cui all’articolo 33, comma 6, del d.lgs. n. 36/221, si è provveduto a prorogare sino al 31 dicembre 2024 il termine di cui al punto 3 della deliberazione del Consiglio Nazionale n. 255 del 25 luglio 2023, secondo il quale le “Associazioni e le Società sportive affiliate devono nominare entro il 1° luglio 2024 un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del d.lgs. 36/2021”.


Ne consegue che ogni Federazione Sportiva Nazionale, ogni Disciplina Sportiva Associata, ogni Ente di Promozione Sportiva accogliendo tale modifica e modificando il proprio regolamento -  che già aveva recepito le Linee Guida del CONI – possa spostare l’adempimento della nomina del “Responsabile” al 31 dicembre 2024 per le proprie affiliate.

Resta aperta la questione principale: quando esce il decreto previsto dall’art 33, comma 6, del D.Lgsl. 36/2021?


Ricordiamo il decreto fisserà disposizioni specifiche quindi potrebbe anche fissare – questa volta per legge – la data ultima della designazione del “Responsabile”. E se fosse una data diversa da quella del 31 dicembre 2024? Inutile perdersi in congetture teoriche, lo vedremo al momento ma questo significa restare molto sintonizzati sul tema.

 

Per ultimo vorrei ricordare un’altra scadenza quella del 31 agosto 2024, fissata per legge dall’art 16 del D.Lgsl. 39/2021 , ovvero l’obbligo per i sodalizi  di predisporre  i Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e i  Codici di condotta (cosi detti MOG sportivi).

“Le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1, modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri.”Per l’elaborazione di tali documenti i sodalizi fanno riferimento alle apposite Linee Guida elaborate dall’ Organismo di affiliazione .


Attenzione poiché  i Modelli Organizzativi di controllo stabiliscono anche  funzioni, responsabilità nonché requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni,  fissando anche i criteri di competenza, autonomia e indipendenza di tale figura, pertanto  siamo di fronte alla elaborazione  di un documento veramente strategico e importante.

 

In conclusione la proroga appena giunta ci dà sicuramente maggior respiro e l’opportunità di chiarire tanti quesiti emersi in questo giorni ma non ci allontana da una “estate calda” sul tema safeguarding e soprattutto non ci allontana dal legittimo desiderio che il decreto previsto dall’33, comma 6, del D.Lgsl. 36/2021 arrivi quanto prima.

 

0 commenti

Post correlati

Mostra tutti

Comments


bottom of page