INAIL e collaboratori sportivi: uno, nessuno, centomila
- Redazione
- 30 ott 2023
- Tempo di lettura: 1 min
Aggiornamento: 3 nov 2023

Inizialmente pareva vi fosse tale obbligo e per molto tempo si è ritenuto di dover conteggiare eventuali costi in capo alle associazioni, anche con l’indicazione degli importi dovuti a titolo di assicurazione contro gli infortuni.
Poi è intervenuto il D.Lgs. 163/2022 che ha previsto l’esclusione INAIL per i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi già in possesso di polizze assicurative private sottoscritte con i propri organismi sportivi.
È risaputo infatti che tali soggetti sono sottoposti alla tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della Legge 289/2002 attivabile all’atto formale del tesseramento sportivo.
Tale esclusione opera per le figure contemplate all’interno dell’articolo 25 del D.Lgs. 36/2021 mentre non opera nei confronti dei collaboratori amministrativo gestionali, se pur beneficiano delle medesime esenzioni fiscali e particolarità contributive previste per i lavoratori sportivi, restano a tutti gli effetti delle co.co.co. “ordinarie” e per questo assoggettate all’assicurazione l’INAIL.
In conculsione l'Art. 34 - come riformulato - del D.lgs 36/21 prevede che :
3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi.
4. Per gli sportivi dilettanti, di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva come volontari, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a quanto previsto all'articolo 29, comma 4.
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