Di Katia Arrighi
“Voglio lavorare nello sport e percepire compensi .... perché non è vero che sono un volontario. Posso percepire i compensi sportivi anche se prendo la NASpI nel frattempo? “
Per rispondere a questa, ed altre simili domande, che da sempre vengono poste a tutti coloro che si occupano del settore, vorrei chiarirti di cosa stiamo parlando.
La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che viene erogata su domanda dell'interessato. Si chiama DIS-COLL, invece, l'indennità di disoccupazione mensile specifica per collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che sono inoccupati e iscritti alla Gestione Separata.
Se il reddito da lavoro sportivo sia o meno compatibile con queste prestazioni ce lo chiarisce direttamente l'INPS. Con la recentissima Circolare numero 67 del 20-05-2024 viene (finalmente) presa una posizione su tutta una serie di questioni rimaste ancora irrisolte dall'entrata in vigore del D.lgs 36/21 dello scorso 1 Luglio. L'INPS infatti, analizzando le disposizioni a tutela contro la disoccupazione in favore dei lavoratori sportivi del settore professionistico, chiarisce le modalità di accesso (e permanenza) delle prestazioni (NASpI e DIS-COLL) per i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico e dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico titolari di contratti di collaborazione coordinata.
Abbiamo già ribadito l'impatto che ha avuto la Riforma e di quell’articolo 33 del D.lgs 36/2021, che tra le altre disposizioni - non meno importanti - ha :
ampliato, con decorrenza dal 1° luglio 2023, la platea dei destinatari della disciplina della NASpI, comprendendo anche i lavoratori sportivi subordinati, iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui svolgono l’attività lavorativa;
previsto che nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale e che a tale fine sono iscritti, con decorrenza dal 1° luglio 2023, alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995;
pevisto per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, l'accesso alla prestazione DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° luglio 2023, qualora soddisfino tutti i requisiti previsti dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015;
Ma se sono già titolare di una prestazione NASpI o DIS-COLL e vengo chiamato da un ente sportivo a svolgere attività retribuita ... ?
Nel caso tu sia un volontario (o una volontaria) che opera nel mondo dello sport riconosciuto e che percepisce delle prestazioni per disoccupazione ovviamente non ci sarebbe alcuna riduzione alla indennità.
Ma se sei un lavoratore sportivo percettore di NASpI o DIS-COLL devi stare molto attento agli adempimenti che devi porre in essere per non perdere il diritto alla prestazione.
La Circolare ci chiarisce infatti che i percettori di Naspi o DIS-COLL che esercitano una attività sportiva in ragione della titolarità di un rapporto di lavoro nello sport devono:
comunicare il reddito presunto all’Inps;
rispettare i termini perentori pena decadenza dalla prestazione;