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Le associazioni secondo il diritto canonico


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A cura di Katia Arrighi


In questo particolare periodo storico , con la morte del Papa,  non è raro sentire in tv o leggere sui giornali di azioni poste in essere da associazioni definite “ cattoliche “ e rientranti nella regolamentazione del diritto canonico. 


Che differenza c’ è rispetto alle associazioni di natura privatistica italiana? 


Secondo il Codice Canonico del 1983 https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/cic_index_it.html l’esercizio della libertà di associazione è regolato dalla Chiesa ed è composto da tre elementi : 


  1. diritto alla libertà di fondare un’associazione  che deve essere sottoposto ai criteri di ecclesialità  cioè ai grandi principi che ogni associazione deve rispettare per essere in comunione con la Chiesa  e collocare la propria azione  nella prospettiva della comunione e nella missione della Chiesa . 


Quali sono questi criteri?  Sono  il primato dato alla vocazione cristiana alla santità,  la responsabilità di professare la fede cattolica, la testimonianza di una comunione salda e convinta, la comunione con il Papa e il Vescovo, la conformità  e la partecipazione al fine apostolico della Chiesa e l’impegno di una presenza nella società umana. 

  1. Appartenenza volontaria  e libera sottoposta a regolamentazione, indipendente dal fatto di essere un chierico, un laico o un membro di istituto di vita consacrata o società di vita apostolica. 

  2. Libertà di organizzare l’associazione secondo la volontà di realizzare le finalità per il tramite degli statuti. 


Come definisce in linea generale le associazioni la Chiesa ?

Per comprenderlo  è necessario leggere il Can 298  che indica  “ vi sono associazioni, distinte dagli istitutivi di vita consacrata e dalle  società  di vita apostolica in cui i fedeli , sica chierici , sia laici, sia chierici e laici insieme, tendono , meante azione comune, all’incremento di una vita più perfetta, alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana, o ad altre opere di apostolato, quali ad esempio iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell’rodine temporale mediante lo spirito cristiano”.



Come si distinguono le associazioni secondo il diritto canonico? 

Fra pubbliche e private di fedeli secondo quanto indicato nel Codice.


La categoria più diffusa è quella che vede le associazioni private fra cattolici perché possono liberamente sottoscrivere un contratto privato e raggrupparsi per perseguire delle finalità che fanno parte della missione della Chiesa.  


Per la loro costituzione è necessario che gli statuti costitutivi vengano presentati all’autorità ecclesiastica che li approva . 


Pubbliche sono invece quelle associazioni che per loro natura perseguono in nome della Chiesa : esempio l’insegnamento della dottrina in nome della  Chiesa.  Son erette dalla autorità in persone giuridiche pubbliche


Vi sono poi associazioni internazionali o universali, nazionali , diocesane


Le associazioni vengono poi distinte a seconda delle categorie di fedeli che le compongono o le dirigono . 

Nel can 302  sono indicate le associazioni clericali mentre ai cann 327 -329 sono indicate le associazioni laicali 

Tute le associazioni devono ricevere il consenso della autorità per usare la denominazione di cattolico nel loro nome. 


L’elenco delle associazioni cattoliche supera il centinaio nel nostro paese: 



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