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Lavoro Sportivo: cosa ci aspetta nel 2024?


Lavoro Sportivo CDS



Dott.ssa Antonella Lizza

 

Entrato in vigore il 1 luglio,  al 31 dicembre 2023 il lavoro sportivo era ancora in rodaggio, viste le diverse proroghe intervenute a supporto di una operatività costellata di incertezze e soprattutto per la assenza di alcuni decreti e regolamenti che ci aspettano in questo 2024.

 

Facciamo un riepilogo sintetico:

 

  1. Manca l’elenco delle mansioni dei tesserati considerate rientranti nella fattispecie del lavoro sportivo, elenco che deve essere approvato con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ce lo aspettavamo a fine 2023, sarà per Gennaio 2024?

  2. Mancano gli accordi o gli indici delle fattispecie utili ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, ci saranno per marzo 2024? "Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. (art. 25, comma 3).

  3. In prova il sistema di designazione e comunicazione compensi dei direttori di gara; infatti   la Legge 191/2023 pubblicata in G.U. n.293 del 16/12/2023   ha prorogato al 30 gennaio i termini per le comunicazioni obbligatorie relative al periodo luglio-dicembre 2023 (art. 25, comma 6-ter).

  4. Per il trattamento dei dati personali il decreto prevede norme specifiche entro luglio 2024: “norme più specifiche sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo collettivo stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate. In mancanza di accordo collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. (art 25, comma 8).

  5. Per la gestione dei contratti di lavoro co.co.co sportivi mancano le procedure operative per utilizzare il RASD per l’invio dei flussi UNIEMENS mensili e per la gestione Tenuta del libro unico del lavoro (LUL) (art. 28). Particolarmente urgenti visto che le scadenze attuali per il LUL sono entro 30 gennaio 2024.  Inoltre dopo le circolari dei vari istituti (INL, INAIL e INPS) si attende un documento ufficiale della Agenzia delle Entrate che possa chiarire singoli aspetti emersi in questi mesi di applicazione pratica.

  6. Tempo fino a marzo 2024 anche per definire gli standard professionali e formativi per i contratti di apprendistato:  “Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto (OMISSIS) sono definiti gli standard professionali e formativi relativi ai percorsi di istruzione e formazione finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche di cui al comma 1. Tali decreti possono prevedere misure di agevolazione e di flessibilizzazione della frequenza dei corsi di studio, incluso il riconoscimento di crediti formativi per l'attività sportiva, valida anche come attività di tirocinio-stage, ai fini del conseguimento dei relativi titoli di studio.” (art. 30, comma 4).

  7. Entro luglio 2024 devono essere definite le disposizioni in base alle quali andranno svolti i controlli sanitari dei lavoratori sportivi e la possibilità che venga istituita la scheda sanitaria:

  8. Per quanto riguarda la sicurezza e tutela dei minori,  fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, è previsto entro luglio 2024 un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con l'Autorità delegata per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.Il decreto introduce disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi. Tale decreto prevede inoltre l'obbligo della comunicazione della nomina del responsabile della protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione. (art 33, comma 6).

  9. L’art 35, comma 5 stabilisce la possibilità che “Forme pensionistiche complementari possono essere istituite, secondo la disciplina legislativa vigente, da accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline sportive associate anche paralimpiche e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate”. A voler essere puntigliosi qui potremmo dire che non esistono associazioni sindacali rappresentative dei lavoratori sportivi così come qualificati dal complesso del decreto 36/2021, e neanche  esistono organizzazioni aziendali che rappresentino la miriade di ASD e SSD che sono diventate “datori” da 1 luglio. Più in generale abbiamo CCNL adeguati alla nuova normativa del lavoro sportivo?

  10. Non sono chiare le modalità  di erogazione del contributo commisurato ai versamenti previdenziali effettuati ai sensi dell’art. 35, comma 8-sexies e comma 8-septies.   “Alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (OMISSIS), che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio di cui al presente comma hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a euro 100.000, è riconosciuto un contributo, commisurato ai contributi previdenziali per i quali l'obbligo di denuncia e di versamento grava sulle predette associazioni e società sportive dilettantistiche versati sui compensi dei lavoratori sportivi di cui al comma 2 titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023. (OMISSIS)

Altri Decreti in attesa di emanazione non riguardano il lavoro sportivo ma sono molto importanti per la vita delle ASD e SSD, tra questi la definizione dei criteri e limiti delle attività secondarie, attività che devono essere eventualmente dichiarate negli Statui il cui adeguamento è possibile ora fino al 30 giugno 2024.


"Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.”  (art 9, comma 1)."


Oppure la definizione dettagliata dell’iter per l’acquisizione della personalità giuridica da parte di una ASD; per il momento abbiamo delle linee guida grazie Studio n. 23-2023/cts del Notariato  e le Massime n. 16 e n. 17 del Consiglio notarile di Milano, pubblicate nei primi giorni del mese di dicembre 2023 (leggi qui il nostro approfondimento).


E, per finire l’art. 50-bis che fissava per il 31 dicembre 2023 l’istituzione dell’Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo e relativo decreto che ne stabilisca le linee operative e le attività strumentali:

 

“1. Al fine di favorire la migliore conoscenza e attuazione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo dettate dal presente decreto e di monitorare l'entrata in vigore della riforma, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport, è istituito, entro il 31 dicembre 2023 l'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) promuovere iniziative coordinate anche con i soggetti dell'ordinamento sportivo per la migliore conoscenza e applicazione delle norme contenute nel presente decreto;

b) effettuare un costante monitoraggio della corretta applicazione della normativa sopra citata, acquisendo ogni utile informazione dai soggetti dell'ordinamento sportivo;

c) esaminare le problematiche connesse all'entrata in vigore della normativa sopra richiamata e farsi promotore di eventuali iniziative correttive o migliorative;

d) pubblicare un rapporto annuale sulla situazione del lavoro sportivo in ambito nazionale.

2. Con decreto dell'Autorità delegata per lo sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio.”

 

Anche questo rimandato in questo 2024 che si prospetta ricco di novità.

 

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