La vidimazione del libro volontari: il chiarimento per gli enti del terzo settore
- Redazione
- 15 apr
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A cura di Alessandra Bulgheroni
L’obbligatorietà della vidimazione dei libri volontari nel mondo del terzo settore è nota da tempo ma con una recente nota del Ministero del Lavoro datata gennaio 2025 numero 809 ha stabilito la necessità di vidimazione anche dei libri delle sedi secondarie di un ente del terzo settore.
Requisito fondamentale resta sempre lo stesso: non deve trattarsi di soci occasionali.
Lo scopo del registro è quello di:
1. individuare i soggetti che prestano attività volontaria in maniera non occasionale ;
2. documentare il relativo status all’interno dell’ente;
3. consentire e agevolare l’adempimento degli obblighi assicurativi.
Secondo la Nota citata è possibile la istituzione di un registro per le sedi secondarie purchè sia opportunamente previsto con delibera dell’organo di amministrazione e tenuto in modo da evitare che vi sia una duplicazione delle registrazioni riferite alle medesime persone (un volontario per una associazione lo è su tutto il territorio nazionale senza bisogno di indicazione su più province nelle quali eventualmente presta la propria attività).
E’ inoltre prevista la necessità della individuazione dei una persona espressamente preposta alla tenuta del registro.
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