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La qualifica di "istruttore" nella riforma dello Sport


ISTRUTTORE SPORTIVO

Di Antonella Lizza


Il complesso dei Decreti relativi al Lavoro Sportivo essenzialmente conferma le qualifiche che già erano considerate idonee all’insegnamento presso associazioni e società dilettantistiche riconosciute dall’ordinamento sportivo, ovvero le figure del Tecnico Sportivo, del Diplomato Isef e del Laureato in Scienze Motorie. Per le ultime due apporta tuttavia l’importante istituzione della figura professionale del “Chinesiologo” (art. 41 e 42 del D. Lgsl 36/2021 e successive modifiche).

L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti abilitanti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative FSN, dalle DSA o dagli EPS anche paralimpici riconosciuti dal CONI e dal CIP. Per “specifica disciplina” si fa riferimento all’elenco approvato dal CONI, poi incluso nell’attuale registro RAS (Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche) e consultabile a questi link :

L’elenco è stato aggiornato a marzo del 2019 e nello stesso anno le discipline paralimpiche sono state scorporate per confluire in un elenco separato.

Una importante annotazione è il carattere di “autonomia” riconosciuto agli EPS, per il quale “gli attestati e le qualifiche conseguite hanno valore nell’ambito associativo dell’Ente”; nella pratica questo si sostanzia in due effetti:

- la compresenza di qualifiche dalla nomenclatura coincidente (es. istruttore Bodybuilding codice AP001) a fronte di percorsi non sempre equivalenti come durata, materie, didattica, requisiti di ingresso e valutazione finale;

- la possibilità legittima di un EPS di riconoscere o non riconoscere la qualifica rilasciata da EPS differente, e quindi richiedere specifiche conversioni o aggiornamenti per rilasciare titolo analogo.

Aspetti formativi non indifferenti al quale una risposta poteva essere trovata nelle Linee Guida SNAQ, un modello per la certificazione delle competenze non obbligatorio al quale hanno aderito diverse Federazioni e EPS. Tuttavia la semplice adesione non è sufficiente, è necessaria una formazione che rispetti effettivamente i criteri di attribuzione, dei crediti formativi. Pertanto la problematica resta ancora viva soprattutto se vista in collegamento alle norme per il lavoro sportivo e lo sviluppo di CCNL ad hoc che tengano conto delle mansioni e dei livelli di qualifica.

Dal punto di vista contrattuale e fiscale il tecnico di disciplina non configura una figura professionale assimilabile al “lavoro autonomo” tout court - vedasi la circolare 1/12/2016 dell’Ispettorato del Lavoro - tale da portare a un obbligo di regime Iva. Pertanto il Diploma di tecnico Sportivo rilasciato da una Federazione o EPS è un requisito che certifica la competenza del tecnico ma non lo obbliga alla apertura della partita IVA se non in presenza di altri elementi cogenti. La scelta di inquadramento come co.co.co sportivo, lavoratore autonomo o subordinato è determinata dalla effettive modalità delle prestazioni e dalla domanda/offerta del mercato.

Relativamente al CHINESIOLOGO troviamo tre figure:

  1. chinesiologo di base

  2. chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate

  3. chinesiologo sportivo

Non sembrano destare perplessità gli ambiti salute, prevenzione, preparazione agonistica, mentre si ravvisa difficoltà a delineare nette differenze tra il compito del “chinesiologo di base” e il tecnico delle discipline “Ginnastica finalizzata alla salute e al fitness” (BI001) o “Ginnastica per tutti” (BI005).

Tralasciamo il tema competenze per concentraci sul tema principale dell’articolo: quello contrattuale e fiscale. Per la scrivente qualora il chinesiologo collabori con la ASD o SSD in virtù della sua professionalità specifica questo potrebbe considerarsi lavoro autonomo sportivo, coerentemente con la Legge n.4/2013 Disposizioni in materia di professioni non organizzate. Tra l’altro ricordiamo che l’Unione Nazionale Chinesiologi (U.N.C.) è una associazione nazionale riconosciuta in tale ambito normativo.

Attenzione: qualora in futuro si dovesse istituire l’Ordine con Albo dei chinesiologhi questi sarebbero esclusi dal novero dei lavoratori sportivi ai sensi dell’art 25, potendo collaborare sì con ASD e SSD ma con regime IVA ordinario, fuori dalle franchigie previdenziali e fiscali ora applicabili.

Tuttavia lo stesso professionista potrebbe avere anche una ulteriore qualifica come tecnico di disciplina (es. maestro di tennis DL003, istruttore bodybuilding AP001, insegnante aerokickboxing BR001, istruttore Ginnastica finalizzata alla salute e al fitness BI001); qualora il contratto avesse come oggetto questa seconda qualifica allora lo stesso – per l’ambito esclusivo di quell’insegnamento e in assenza del possesso di partita IVA collegata a codice Ateco sportivo – potrebbe rientrare nella tipicizzazione del co.co.co sportivo al pari di ogni altro tecnico di disciplina.

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