La base sociale nelle APS nel codice del Terzo Settore
- Redazione
- 11 apr
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Le associazioni di promozione sociale (APS) sono disciplinate dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, CTS) e devono rispettare specifici criteri e vincoli per la loro base sociale al fine di potere poi essere inseriti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e ottenere le conseguenti alle agevolazioni fiscali.
Schematicamente:
Associati Ordinari: Le APS si devono costituire e devono avere almeno 7 persone fisiche o 3 APS come associati ordinari.
Associati Facoltativi: Possono includere altri enti del Terzo Settore (ETS) e altri enti senza scopo di lucro, ma il numero di questi associati facoltativi non può superare il 50% degli associati ordinari.
Deroghe per APS/EPS: Le APS riconosciute dal CONI come Enti di Promozione Sportiva (EPS) hanno deroghe specifiche. Se associano fino a 499 APS, il limite del 50% rimane valido. Se associano almeno 500 APS, il limite del 50% non si applica.
La corretta composizione della base sociale è essenziale per mantenere la qualifica di APS e beneficiare delle agevolazioni fiscali. La violazione dei criteri e dei limiti può costituire impedimento all'iscrizione e alla permanenza nel RUNTS.
Verifica del Rispetto dei Criteri
Compete agli amministratori dell'APS e agli uffici del RUNTS. Eventuali violazioni possono portare alla cancellazione dal RUNTS e alla perdita delle agevolazioni fiscali. L'Amministrazione finanziaria, dal canto suo, può verificare autonomamente il possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali e, in caso di violazioni, disconoscere la qualifica di APS ai fini fiscali.
Se il numero degli associati ordinari scende sotto il minimo legale, l'APS ha un anno di tempo per ricostituire la base sociale. In caso contrario, deve migrare verso altra forma di ETS o cancellarsi dal RUNTS e gli amministratori devono monitorare regolarmente la base sociale e aggiornare i dati nel RUNTS ogni anno entro il 30 giugno.
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