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Il Responsabile della sicurezza dei minori quanto è responsabile?


responsabile CDS


A cura della Dott.ssa Antonella Lizza   

 

La figura del Responsabile della sicurezza dei minori è normata e resa obbligatoria dall’art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.


Ma cosa deve fare esattamente questa figura e in che senso – giuridico ed etico – si considera responsabile?


L’art. 33  stesso ci dice che saranno introdotte “disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, con un decreto entro 12 mesidall'entrata in vigore della stessa 36/2021 -   ovvero entro il 1 luglio 2024 -  ma ad oggi non è stato ancora emanato.


E’ previsto – inoltre - che funzioni, responsabilità nonché requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni siano descritti nei “Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione” (così detti MOG sportivi, art.16 del D.Lgs. 39/2021) tuttavia questo adempimento per i sodalizi decorre entro 12 mesi dalle linee guida emanate da Federazioni e EPS di affiliazione (ovvero entro il 30 agosto 2024) ma non credo – per essere molto pragmatica - che i sodalizi lo abbiano già predisposto.

 

Restano a questo punto due soli documenti che possiamo utilizzare:


  • La delibera Coni n. 255 del 25/7/2023 con il connesso allegato “Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione (Osservatorio permanente del Coni per le politiche di safeguarding);

  • Le linee guida elaborate da ogni FSN e EPS,  che si ispirano al documento Coni ma ognuna potrebbe prevedere elementi specifici che diventano necessari per le società affiliate, revisionate ogni quattro anni.

 

Il primo aspetto da evidenziare è che la figura del “Responsabile della sicurezza dei minori” coincide con quella del “Responsabile contro abusi, volenze e discriminazioni” descritta nella delibera Coni n. 255 del 25/7/2023; lo chiarisce lo stesso osservatorio permanente del Coni politiche di safeguarding in risposta a un quesito inviato dall’Acsi (Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero APS) a novembre 2023. Nella risposta il Coni evidenzia l’importanza di estendere in questo modo tale funzione a protezione di ogni tesserato e non solo nei confronti dei tesserati minorenni.

 

Esaminiamo ora tre passaggi importanti dell’art. 5, comma 2 del documento del Coni:

  • Sono i Modelli Organizzativi di controllo che stabiliscono funzioni, responsabilità nonché requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni ma allora come fanno i sodalizi a nominare il 1 luglio un responsabile la cui procedura di nomina e caratteristiche è stabilita da un regolamento che possono fare a fine agosto?


Le norme indicano due date che mal si conciliano, non sarebbe stato meglio che tutto avesse come scadenza il 30 agosto 2024?


  • Sono i Modelli Organizzativi di controllo che fissano i criteri di competenza, autonomia e indipendenza anche rispetto all’organizzazione sociale con il quale va scelto tale responsabile.

  • Sono i Modelli Organizzativi di controllo che stabiliscono procedure che garantiscano l’accesso di tale Responsabile nonché del Responsabile per le politiche di safeguarding federale alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva.

 

Pertanto per sapere in che consiste la “responsabilità” del responsabile (mi scuso per il gioco di parole) dobbiamo chiarire quali siano i suoi compiti, nonché in che consista la competenza e autonomia richiesta.

 

I COMPITI DEL RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VOLENZE E DISCRIMINAZIONI


C’è qualche passaggio normativo che ci può aiutare? In assenza del decreto di cui all’art. 33 del D.Lgs.. 36/2021 no, quindi continuano a utilizzare l’allegato alla delibera Coni 255/2023, che ci aiuta a definire i COMPITI di tale figura.

 

All’art. 3, comma 5 la definizione di abuso, violenza e discriminazione che si ravvisano in:

a) l’abuso psicologico;

b) l’abuso fisico;

c) la molestia sessuale;

d) l’abuso sessuale;

e) la negligenza;

f) l’incuria;

g) l’abuso di matrice religiosa;

h) il bullismo, il cyberbullismo:

i) i comportamenti discriminatori.


Il documento Coni illustra alcuni COMPITI che devono trovare descrizione operativa nel MOG del singolo sodalizio, tra questi  desidero evidenziare:

  • “l’obbligo, al momento del tesseramento, di informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del modello Modelli Organizzativi di controllo e  del nominativo e dei contatti del Responsabile “Responsabile contro abusi, volenze e discriminazioni”;

  • l’obbligo di immediata affissione presso la sede del sodalizio e pubblicazione sulla rispettiva homepage (o pagina social ) del Modelli Organizzativi di controllo e  del nominativo e dei contatti del Responsabile “Responsabile contro abusi, volenze e discriminazioni”;

  • la predisposizione, in ambito sociale, di un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l’altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;

  • l’adozione di adeguati protocolli al fine di assicurare che i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi attivino senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure previste;

  • l’adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:  presentato una denuncia o una segnalazione;  manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione; assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione; reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;  intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding;

  • l’adozione di apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.


Strategica ogni azione preventiva, dove rileva la formazione e informazione, si pensi ai compiti di:

  • incentivare la frequenza alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dall’Ente di affiliazione in materia di safeguarding;

  • l’adozione di adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dall’Ente di affiliazione.

 

IL RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VOLENZE E DISCRIMINAZIONI PUO’ ESSERE UNA FIGURA INTERNA AL SODALIZIO?

 

All’art. 13 troviamo i   DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E TECNICI, tra questi “agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione” e “conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo”.

 

A mio parere questo passaggio descrive un compito di prevenzione, azione  e responsabilità già ben definito che spetta al Presidente, al Consiglio Direttivo e in generale agli istruttori.  Sto notando come diversi pareri si stanno esprimendo verso la possibilità che non sia necessario escludere che il Presidente o un membro interno al sodalizio - avendone le competenze e disponibilità -  possano espletare  anche questo ruolo, la legge del resto non lo vieta espressamente.


Rileviamo che i compiti del Responsabile contro abusi, volenze e discriminazioni fino a oggi già rientravano  nelle responsabilità di ogni dirigente in nome della “diligenza del buon padre di famiglia”; inoltre sul Presidente ricadono tante altre responsabilità in ambito di sicurezza e salute, ora anche come datore di lavoro; pertanto o è una persona integerrima qualunque sia il ruolo che sta svolgendo o non lo è ma non certo per il ruolo assegnato.   In una ASD essere Presidente   è l’espressione di una scelta elettiva collegiale che ritiene tale persona idonea a svolgere tanti compiti per la vita della stessa associazione,  probabilmente questo comporterà in futuro  una maggiore attenzione  anche a queste caratteristiche nel candidarsi e nel votare.  


Ultimo, ma non ultimo, i Modelli Organizzativi di controllo devono garantire l’accesso di tale Responsabile alle informazioni e alla strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso. Qui mi preme sottolineare che in molte situazioni più che una denuncia formale è maggiormente utile  una attenta osservazione, immaginiamo un bambino di sette anni che subisca minacce o derisioni, probabilmente non compila un modulo e forse neanche riesce a parlarne con i genitori ma potrebbe avere comportamenti osservabili da figure interne o le stesse figure partecipando a momenti critici della vita associativa potrebbero allertarsi su casi di rischio (esempio partecipo a una trasferta con soggiorno fuori casa ecc.).


IN CHE CONSISTE L’AUTONOMIA E L’INDIPENDENZA DEL IL RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VOLENZE E DISCRIMINAZIONI?


Il rilievo che viene posto da alcuni è che AUTONOMIA e INDIPENDENZA significa soggetto esterno alla compagine del sodalizio. Questa è una interpretazione possibile  ma non esclusiva laddove “autonomia” può essere intesa come persona non condizionata da interessi personali o essa stessa vittima di pressioni fisiche o psicologiche che gli impediscono di operare e pensare liberamente o con un conflitto di interessi nei confronti del sodalizio o del denunciato o del denunciante.


Prima riflessione: ritengo che sia interesse positivo del Presidente e del Direttivo evitare ogni situazione che possa rappresentare un abuso, violenza o discriminazione. Seconda riflessione:  l’autonomia nel caso che venisse scelto un Responsabile interno al sodalizio verrebbe a mancare in modo oggettivo in caso di un legame di parentela, di lavoro, di amicizia con i soggetti della denuncia, o in caso in cui sia proprio il Responsabile a essere denunciato. In questi casi si potrebbe prevedere la possibilità di rivolgersi direttamente  al Responsabile delle politiche di safeguarding del proprio organismo di affiliazione e realizzare così un intervento super partes.


Ricordiamo che ogni FSN e EPS ha nominato questo Safeguarding Officer, ovvero un Responsabile Nazionale delle politiche di safeguarding, competente altresì per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso, nel rispetto delle competenze della giustizia sportiva, nonché per le azioni di prevenzione.


Ancora una volta ripeto che la stesura del Modello organizzativo di controllo è lo strumento strategico per tutti questi aspetti normando le misure di prevenzione e controllo, le procedure per la segnalazione e gestione delle violazioni, un sistema disciplinare e sanzionatorio e il “Codice di Condotta” che delinei i principi a cui i tesserati devono ispirarsi.


A meno che l’organismo con il quale si è affiliati non abbia prescritto nel suo Modello organizzativo, al quale deve riferirsi il sodalizio, che il Responsabile non può essere assolutamente nominato tra i tesserati e membri del sodalizio questa scelta non è vietata in modo espresso dalla legge.

 

IN CHE CONSISTE LA RESPONSABILITÀ?


Il Responsabile non deve essere il sostituto delle autorità preposte per legge o degli esperti da eventualmente coinvolgere ma deve attivarsi in modo pronto ed efficace con azioni preventive, oppure a seguito di una segnalazione o di una sua osservazione, riuscendo anche a percepirne il grado di gravità.


Importante distinguere con appropriata attenzione: un caso che ravvisa un vero e proprio reato (percosse, abuso sessuale ecc.);  un caso che rappresenta una situazione di abuso psicologico (frasi denigratorie, comportamenti discriminanti, ecc.); un caso che rappresenta un abuso solo se contestualizzato (es. la discriminazione in base a prestazioni fisiche non strettamente connesse alle regole della disciplina praticata ma a fattori soggettivi).


Alcuni esempi di azioni che fanno capo ai compiti e responsabilità della figura nominata:

  • contattare i genitori

  • contattare uno o più  istruttori

  • contattare il Presidente sodalizio

  • contattare il  Responsabile delle politiche di safeguarding dell’organismo affiliante

  • richiedere l’intervento delle forze dell’ordine

  • richiedere l’ intervento di uno psicologo

  • organizzare, in coordinamento con il direttivo,  incontri ricorrenti con istruttori e direttivo per migliorare buone pratiche in tema di safeguarding

  • organizzare, in coordinamento con il direttivo, momenti informativi, formativi e di sensibilizzazione per tutti in merito alle tematiche del safeguarding.

 

CHI DEVE ELABORARE I CODICI DI CONDOTTA?


Tocca al Responsabile redigere i “Codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione”? Ancora  il documento Coni (art. 10) ci dice che questa elaborazione spetta ai Modelli Organizzativi di controllo del sodalizio.


Pertanto si potrebbe ritenere che per il sodalizio – oltre alle linee guida e altri strumenti forniti dagli organismi affilianti - possa essere utile ingaggiare un professionista per farsi assistere nello studio ed elaborazione di tale modello, mentre poi al Responsabile spetti la responsabilità di attuarlo,  favorirne la attuazione e fare proposte di aggiornamento se il caso,  anche  coinvolgendo eventuali altri soggetti.

 

QUALI COMPETENZE E REQUISITI DEVE AVERE IL RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VOLENZE E DISCRIMINAZIONI?  


Non viene specificato e resta una indicazione generica che possiamo cercare di dettagliare per deduzione. E’ una figura professionale di nuova introduzione, il CUSI la introduce per la prima volta nel suo mansionario sportivo come figura di tesserato rientrante nell’elenco dei lavoratori sportivi ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 36/2021, ma non abbiamo precedenti dai quali prendere dei modelli per definire che competenze necessarie debba avere e neanche per definire gli aspetti legati a un eventuale contratto a carattere oneroso tra il sodalizio e tale figura.


Propongo una mia idea di quali potrebbero essere le competenze richieste, collegate come abbiamo visto ai compiti da espletare. Va da se che possono essere individuati dei professionisti – esempio avvocati – che possono possederne facilmente alcune di queste, ma tuttavia non si esclude che siano acquisibili anche tramite esperienze di vita e lavoro o tramite dei corsi specifici (tra l’atro un compito che le Linee guida Coni sottolineano come strategico):

  • essere maggiorenne

  • conoscere la normativa alla quale fa riferimento tutto il sistema del safeguarding,

  • conoscere regole e obblighi in merito alla richiesta del certificato antipedofilia (certificato casellario giudiziale),

  • conoscere il MOG del sodalizio per il quale si svolge il ruolo di responsabile, e gli altri strumenti e moduli a questo connessi,

  • conoscere il sistema sportivo per quanto riguarda ruolo di Enti e Federazioni e i modelli in tema di safeguarding emessi dagli organismi con il quale il sodalizio è affiliato,

  • conoscere nozioni base di psicologia e sviluppo evolutivo dell’età infantile (3-7 anni) (6-11 anni)

  • conoscere nozioni base di psicologia, sociologia e sviluppo evolutivo relativi all’età pre adolescenziale e adolescenziale (11- 14 anni) (14-18 anni)

  • conoscere i regolamenti tecnici delle discipline praticate dal sodalizio per il quale è responsabile

  • esperienze come istruttore/trice in contesti multi età inclusa la presenza di minori

  • esperienze come direttivo in contesti multi età inclusa la presenza di minori

  • esperienze in centri educativi anche a carattere assistenziale

  • esperienze in servizi di pronto intervento esempio telefono azzurro

  • certificato casellario giudiziale personale aggiornato

 

ETICA E RESPONSABILITA’


Per concludere una domanda provocatoria: se in base a ogni segnalazione si ha una pronta azione posta in essere a cura del Responsabile può dirsi che la sua funzione è compiutamente svolta indipendentemente dal risultato? Risposta difficile e molto delicata.


Un caso concreto:

un minore in evidente sovrappeso (esistono indici oggettivi per determinare l’obesità infantile) viene continuamente deriso dai compagni di squadra e l’insegnante stesso fa notare ai genitori come questa fisicità compromette le sue prestazioni nello sport scelto oltre a rappresentare un indice di rischio per la salute e i genitori segnalano il caso come discriminatorio cosa deve fare il Responsabile?Convocare genitori e istruttori; assicurarsi che le indicazioni siano a carattere puramente tecnico e salutistico; cercare di capire se dietro l’obesità infantile ci sia un problema medico o una pratica alimentare scorretta; suggerire il supporto di uno specialista per intervenire sul problema del peso.


I genitori apprezzano e si muovono in funzione della salute del bambino, azione svolta con successo.


I genitori non apprezzano, cambiano squadra dicendo ogni male del direttivo e tutti quelli che ci collaborano. Per il responsabile il suo compito è stato comunque assolto.

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